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Palla9.it – In caso di squalifica.

Palla9.it – In caso di squalifica.

Messaggioda Feliziani » lunedì 9 novembre 2009, 14:06

Ciao,
chi ad oggi è già iscritto ad una federazione e subirà una qualsiasi squalifica dalle federazioni per aver partecipato ai tornei di Palla9.it, potrà partecipare gratuitamente a tutti gli open Palla9.it fino a revoca o decadimento della squalifica stessa (per tutta la stagione 2009-2010).

Trattandosi di tornei amatoriali (Palla9.it non è una federazione) riteniamo che ciò non possa verificarsi, ma se così non fosse vi chiediamo di non lasciare operare chi con prepotenza ed arroganza vuole decidere e comandare su una nostra passione.

Ci vediamo tutti tra qualche giorno a Latina.
Ciao

Antonio Feliziani
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Messaggioda mino » giovedì 12 novembre 2009, 10:26

Ciao Antonio,
non so a chi possa aver detto una cosa del genere o chi abbia messo in giro una cosa del genere.

Siccome credo che a tutto ci sia un limite voglio dire che, nel caso qualcuno subisse una squalifica di questo genere, devereagire.
Non esiste nessuna regola, in nesuna federazione o associazione, che blocchi la partecipazione ad un torneo di una "non federazione"!
Sono convinto che se quest' ipotesi dovesse avvenire, chi subisce tale ingiustizia, dovrebbe impugnare l'azione e chiedere udienza ad un giudice sportivo.
Oppure affidarsi ad un legale.

E' finita da un pezzo l' era della paura e delle minacce.


Mino
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Messaggioda martille » giovedì 12 novembre 2009, 10:33

Mino purtroppo non è così :

Art. 11 DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI
Con il proprio tesseramento l’Atleta acquisisce i seguenti diritti e doveri:
* Partecipare alla vita sociale del C.S.B., alle Assemblee sociali e quant’altro sia contenuto nello Statuto sociale.
* Partecipare alle attività ricreative e agonistiche del proprio C.S.B., esonerando la Federazione da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti o prodotti, avvalendosi pero’ della polizza assicurativa contratta con il tesseramento nei termini stabiliti di anno in anno dal Consiglio federale.
* Partecipare solamente alle competizioni autorizzate dalla F.I.Bi.S., rispettandone il relativo regolamento; partecipare a competizioni sia all’estero che in Italia, organizzate da altre Federazioni aderenti a organismi internazionali di cui la F.I.Bi.S. fa parte o da altri Enti, solo quando tale partecipazione sia stata preventivamente autorizzata dagli organi competenti della Federazione.
* Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta o dal provocare l’intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione.
* Non avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure agli Organi federali o alle persone che li rappresentano.
* Accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Organi federali e dagli Ufficiali di gara.

* Tenere un comportamento ineccepibile sia come sportivi che come privati; non intervenire in compiti specifici la cui competenza e’ attribuita ad organismi preposti a tale mansione.
* Presentarsi alle manifestazioni in perfetta tenuta di gara o sociale, secondo i regolamenti prescritti dagli Organi federali.
* I diritti e gli obblighi di cui sopra vengono assunti all’atto del primo tesseramento alla F.I.Bi.S. e permangono nelle more del rinnovo del tesseramento.
Ad insindacabile giudizio del Consiglio federale la F.I.Bi.S. ha la facoltà di non concedere o ritirare la tessera ai soggetti che abbiano leso l’immagine della Federazione o abbiano contravvenuto ai principi fondamentali del CONI e dello Statuto della F.I.Bi.S..Il provvedimento deve essere motivato per iscritto e comunicato entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento del Consiglio federale al soggetto interessato.


Invito tutti a leggerlo bene perchè c'è da rabbrividire leggendo alcuni comma di questo articolo. CI son cose inaccettabili anche nel peggiore dei regimi. Invito in particolare a leggere le parti in neretto. In pratica anche se quello che facciamo è ingiusto dovete accettarlo e non dovete in alcun modo ribellarvi. In pratica secondo le loro regole noi qui sul forum non potremmo manco criticarli.
Ricordate...che il servo che nun se ribella...è peggio der padrone che lo comanda!!!!

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Messaggioda MrDay » giovedì 12 novembre 2009, 11:12

E qui, secondo me, si rientrerebbe nelle ipotesi di vessazione.
In un qualsiasi accordo scritto e l'adesione alla FIBiS lo è, la presenza di clausole vessatorie all'interno dell'accordo, al minimo rende nulle le stesse, fino ad arrivare all'annullamento dell'accordo nella sua totalità (ma qui ci vorrebbe davvero un legale). Ad esempio, un accordo scritto tra due contraenti, per compiere o far compiere un atto illegale non esime nessuno dei due dalle conseguenze dovute all'inosservanza delle leggi. Credo, ma è solo un mio parere e spero che non sia errato, che il discorso possa essere impugnato.
"Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone.
Anche in una società più decente di questa, mi sa che mi troverò a mio agio e d'accordo sempre con una minoranza"
(N. Moretti)
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Messaggioda albertomartini » giovedì 12 novembre 2009, 11:53

Ciò che dici forse è giusto, per la Bersani, tra commerciante e consumatore che è tutelato in quanto ritenuto incapace di comprendere un contratto, ma per gli altri contratti vale secondo me ciò che è scritto e controfirmato.
Se firmo da commerciante x una ditta che mi vende un prodotto e non vuole vedere concorrenti in casa mia ne sono responsabile, come sono responsabile se vuole che operi nel modo che lei stabilisce anche se in modo vessatorio e sono ritenuto capace di comprendere un contratto.
In pratica cittadini di serie A e di serie B essendo noi certi che qualunque azienda vada a bussare da un professionista abbia fatto valutare il proprio contratto da ben più che un avvocatuccio.
Il tesserato non è certo un semplice consumatore visto che il biliardo professionale o poco più che amatoriale (essendo in gioco titoli regionali o nazionali) non si può certo ritenere un genere di prima necessità.
La prima cosa che mi viene in mente è senz'altro una associazione seria di giocatori che operi per il bene del collettivo; forse potrebbe imporre regole nuove.
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Messaggioda martille » giovedì 12 novembre 2009, 11:59

A dire il vero ho qualche dubbio

Secondo il testo dell'art. 33 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), le clausole vessatorie sono le clausole presenti nei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
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Messaggioda martille » giovedì 12 novembre 2009, 12:03

Quello che sarebbe da capire è se tali clausole si estendono a rapporti di versi rispetto a quello professionista/consumatore.


Art.33 Codice del Consumo- Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.


1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;


b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;


c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;


d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;


e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;


f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;


g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;


h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;


i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;


l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;


m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;


n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;


o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;


p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;


q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;


r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;


s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;


t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;


u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;


v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell' articolo 1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;


b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
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Messaggioda albertomartini » giovedì 12 novembre 2009, 12:14

Infatti..
ma io dico che il tesserato non si può ritenere un semplice consumatore e quindi se fa il suo passo si deve informare bene..
Oltretutto la pena è una semplice squalifica o il ritiro della tessera, quindi non si parla di pene pecuniarie in cui certamente incorre un professionista nei confronti di un'azienda.
se andiamo a vedere gli altri sport penso che qualunque federazione ponga gli stessi veti, probabilmente per la propria immagine.
Noi però visto il livello poco più che amatoriale non dovremmo farci imporre simili paletti anche perche si chiederebbe solo di poter partecipare liberamente a manifestazioni non in concorrenza per amore del gioco e non certo per beffare la federazione.
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Messaggioda fabrisoft » giovedì 12 novembre 2009, 12:35

se mi ricordo bene questo tipo di argomento l'abbiamo già trattato tempo fà, quel tipo di norme sono presenti in parecchi statuti, regolamenti organici e norme applicative di diverse federazioni sportive;

così come clausole compromissorie relative al ricorso alla giustizia civile in luogo di quella sportiva, ecc

niente di clamoroso, insomma, IMHO
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Messaggioda giancarlo » giovedì 12 novembre 2009, 12:51

Se andiamo avanti così tra un pò ci vieteranno di fare pure i tornei di sala.....
Io credo che un federazione sportiva può esistere solo perchè ha tra le sue fila non dei dirigenti più o meno onesti ma i Giocatori. Sono loro che danno vita e forza alla federazione e quindi che facciano valere i propri diritti e ben venga un'associazione di cui si sta tanto parlando tra i giocatori professionisti di Pool, che tuteli in toto tutti i loro diritti.
In fondo non c'è anche l'associazione calciatori? L'associazione tennisti ?
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Messaggioda mino » giovedì 12 novembre 2009, 15:41

Se dovessi iscrivermi alla Fibis e questa, perchè partecipo ad un torneo di Palla9.it, che, forse è bene ricordarglielo, non è ne un associazione, ne una federazione, ma è paragonabile ad un torneo organizzato da una sala biliardi, mi sospendesse o intraprendese delle azioni disciplinari nei miei confronti, mi affiderei ad un legale.
Sono stanco di tutte queste caxxxate...

Associarsi tra giocatori non mi convince. Piuttosto partiamo da basso e associamoci per creare una nuova realtà SOLO DI POOL. Esiste già la Federbiliardo qualcuno giustamente mi dirà, ma perchè non si chiama FederPOOL? Cmq non voglio entrare in disquisizioni su quale federazione e perchè, per carità. Esprimo solo il mio totale dissenso verso metodi repressivi e MAI costruttivi.


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Messaggioda Spiderman » giovedì 12 novembre 2009, 15:56

giancarlo ha scritto:Se andiamo avanti così tra un pò ci vieteranno di fare pure i tornei di sala.....
Io credo che un federazione sportiva può esistere solo perchè ha tra le sue fila non dei dirigenti più o meno onesti ma i Giocatori. Sono loro che danno vita e forza alla federazione e quindi che facciano valere i propri diritti e ben venga un'associazione di cui si sta tanto parlando tra i giocatori professionisti di Pool, che tuteli in toto tutti i loro diritti.
In fondo non c'è anche l'associazione calciatori? L'associazione tennisti ?


Non solo professionisti Gianca, più siamo meglio è per tutto il movimento. I diritti da tutelare non sono solo quelli di chi ricava denaro dal pool, ma anche di chi lo spende per la sua passione (che è la stragrande maggioranza).

:ciao:
Impossible is nothing
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Messaggioda giancarlo » giovedì 12 novembre 2009, 17:30

Ti straquoto Fra  :okpollicione:
:ciao:
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Messaggioda Feliziani » giovedì 12 novembre 2009, 19:04

Ciao.
Io personalmente credo che un’associazione di giocatori serva principalmente a tutelare i professionisti e per questo scopo è giusto che esista.

Ritengo però che alla maggior parte degli appassionati, che si divertono anche con tornei amatoriali e con nessun montepremi, non sia necessaria.
E’ sufficiente la facoltà che ha ognuno di noi di non aderire e di non rinnovare la fiducia a chi non la merita.

Riguardo al resto, io personalmente non mi preoccupo.
Chi vuole partecipa ai tornei di Palla9.it, chi non vuole, non partecipa.

Il mio unico desiderio era di far sapere che se una federazione minaccia di allontanare un suo giocatore perché ha scelto di aderire anche a Palla9.it, questo giocatore non si deve preoccupare perché da noi sarà accolto a braccia aperte!

Antonio Feliziani
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19.11.2009

Messaggioda mycue » giovedì 12 novembre 2009, 20:47

Questa è la data che mi hanno fornito, non i Maya, da questo giorno nel pool in Italia le cose cambieranno...
Spero non in peggio.. :D  :lol:
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